Legge 29 luglio 2010 – Interventi in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità – Art. 10 – 12 C.d.S.
Completando il processo di riforma avviato nel 1997, è stata soppressa la norma che, nell’ambito dell’art 10 del C.d.S., prescriveva il servizio di scorta effettuato dalla Polizia Stradale. Pertanto, dal 13 agosto 2010 i servizi di scorta sono svolti in via pressoché esclusiva da imprese private e con soggetti abilitati secondo i disposti di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità). La conseguente novellazione dell’art 12 del vigente C.d.S. che ha introdotto il comma 3 bis, assegna quindi al personale di scorta tecnica il potere di procedere, limitatamente all’effettuazione dello specifico servizio e lungo i percorsi autorizzati, alla regolazione del traffico. Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o concessionari delle strade nel rilasciare l’autorizzazione al transito di cui all’art 10 vigente C.d.S. non possono più prescrivere la scorta di Polizia Stradale, bensì devono disporre la Scorta Tecnica.
Per i veicoli o i trasporti in condizioni di eccezionalità di cui alle lettere C), D) ed E) quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi e le uscite autostradali, oppure per impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di marcia, oltre alle persone indicate, deve essere presente un’altra persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5. La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico.